PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. La nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è disposta, in analogia alla nomina dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, ed è effettuata fra coloro che, in possesso dei previsti requisiti, rivestono il grado di ammiraglio di squadra o di ammiraglio ispettore del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo. Qualora sia scelto un ammiraglio ispettore, allo stesso è contestualmente conferito il grado di ispettore capo».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.